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Normativa CITES, istruzioni per l'uso

(articolo aggiornato l'11/9/2003)


Premessa: la convenzione di Washington è nata col giustissimo proposito di salvaguardare le specie animali e vegetali in pericolo di estinzione o potenzialmente minacciate. Sono state così istituite due liste: l'allegato A (o appendice I) per le specie effettivamente in pericolo (di cui è vietata la cattura e la detenzione, quindi potrete tenere solo esemplari nati in cattività) e l'allegato B (o appendice II), per quelle che, essendo oggetto di sfruttamento, ovvero rappresentate in zone geografiche assai limitate o soggette a degrado ambientale, sono passibili di questo rischio.
Notate quindi che, di fatto, le specie in allegato B non corrono ancora un serio pericolo e pertanto sono passibili di cattura in natura e vendita (purchè tutto ciò sia fatto in accordo alla normativa CITES e gli esemplari siano accompagnati dal relativo documento identificativo).
Da ciò appare chiaro perché si trovino ancora in commercio rettili, tra cui soprattutto camaleonti ed alcuni boidi, che pur essendo in CITES sono di cattura. Le forti limitazioni burocratiche e il divieto di esportazione promulgato da molti stati è comunque un forte deterrente a questa pratica.
Da parte nostra sarà questione di coscienza acquistare o meno questi soggetti, spesso destinati ad una morte precoce. Se da una parte, infatti, un allevatore esperto può salvar loro la vita, dall'altra il loro acquisto incentiverà nuove esportazioni.
NOTA: il vero documento CITES fa riferimento proprio agli esemplari selvatici esportati e serve a 'contare' il numero degli esemplari commerciati, per evitare di depauperare gli stock selvatici. Nel conto entrano -a pari merito- esemplari vivi o semplici derivati, quali pelli e suppellettili!

Chi è il referente di questa normativa? L'applicazione della normativa CITES, il cui diretto referente è il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, è gestita dal Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato, Servizio Certificazioni CITES, organismo che ha diffusione regionale.
La normativa che regola la detenzione/commercio delle specie in CITES è stata modificata più volte. Purtroppo, oltre alle leggi già poco chiare perché applicate alle specie viventi più disparate, sono state emesse numerosissime circolari indirizzate ai nuclei CITES regionali (praticamente una ogni 2-3 mesi!). Poiché queste circolari sono state talvolta suscettibili di più interpretazioni, hanno creato non pochi problemi di attuazione ai diretti responsabili (Guardia forestale), figuriamoci ai sottoscritti!
Devo dire che al nucleo CITES di Genova ho sempre trovato persone pronte a dare una mano piuttosto che 'freddi esecutori della legge' e quindi non ho mai avuto problemi, ma so, da racconti di altri appassionati, che non è sempre così!

Che cos'è il CITES? CITES significa letteralmente "Convention on the International Trade of Endangered Species" (Convenzione sul commercio internazionale di specie in pericolo di estinzione), meglio conosciuto come "Convenzione di Washington" perché firmata, dai paesi aderenti, nella capitale statunitense il 3 marzo 1973 (il trattato é stato successivamente ratificato dall'Italia con Legge n. 874 del 19/12/1975 ed applicato molto più tardi).
Il Regolamento cui dobbiamo fare riferimento attualmente è il Regolamento CE n. 338/97 del 09/12/1996 del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) del 03/03/1997, N. 61. La Commissione Europea ha specificato le modalità di applicazione di tale Regolamento con proprio Regolamento CE n. 1808/2001 del 30/08/2001... resta il fatto che l'attuazione di un simile regolamento è stata tutt'altro che comunitaria, e, come vedremo, le cose cambiano sostanzialmente se siamo in Italia piuttosto che in Germania.

Comprare un animale in CITES. Purtroppo molte delle specie diffuse nella terrariofilia sono in pericolo, almeno potenziale, d'estinzione e pertanto incluse in uno dei due allegati. Le amatissime e diffusissime testuggini europee (Testudo hermanni, graeca, marginata) si trovano in allegato B, ma in Italia vengono trattate come fossero in allegato A e rappresentano un vero paradosso della legge di protezione, infatti, nonostante siano regolarmente riprodotti, ed in stock abbondanti, stanno dando non pochi problemi legali a coloro che le allevano, tanto che alcuni privati preferiscono distruggere le covate per evitare noie!
Al di là di questi casi estremi, chiunque acquisti una specie inserita in una delle due liste deve ricevere un documento che riferisca precisamente il numero di CITES dello stesso (solo specie in allegato B), ovvero il numero di protocollo con cui un nucleo CITES ne abbia registrato la nascita presso un allevatore amatoriale o professionista (specie in A o B). Nel caso la riproduzione sia avvenuta presso un privato questo dovrà rilasciarvi almeno un documento firmato, e completo dei suoi dati, indicante la data della denuncia di nascita che ha depositato presso il nucleo CITES competente.
Nel caso dei negozi di animali questo documento potrebbe teoricamente consistere nello scontrino fiscale ed in una fotocopia del documento di acquisizione con cui il negoziante stesso ha ottenuto i suoi esemplari.
Se non avete intenzione di cedere a vostra volta l'animale acquistato, ovvero di riprodurlo, il più è fatto. Dovrete comunque informarvi se ci sono altre pratiche da espletare, infatti, a seconda del comune o provincia di residenza potrebbe essere obbligatoria la denuncia del vostro amico insolito al sindaco, alla USL o ad altro organismo che abbia il compito di verificare che avete una struttura atta ad allevare l'animale in modo consono ai suoi bisogni (tutto ciò non fa parte della legislazione CITES, ma potete ottenere ugualmente informazioni dal Corpo Forestale).

NOTA: in Germania ed Olanda la legge che regola gli animali in CITES è applicata diversamente, poiché gli allevatori effettuano una semplice autocertificazione per segnalare che l'esemplare a voi ceduto è nato dai loro riproduttori. Questo tipo di documento dovrebbe teoricamente essere legale anche da noi, poiché questi stati sono membri della comunità europea, a scanso di equivoci è comunque utile farsi rilasciare per iscritto la data di nascita degli esemplari ed il numero del documento CITES dei riproduttori originari (da cui ha avuto origine l'allevamento), ovvero del protocollo di denuncia di nascita dei loro genitori effettivi (se esistente, perché chi ricorre all'autocertificazione non denuncia proprio nulla!).

Riprodurre un animale in CITES. La Legge n. 150 del 07/02/1992, modificata con legge n. 59 del 13/02/1993, all'art. 8 bis dichiara che "tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nelle appendici I e II della CITES devono essere denunciate al Servizio Certificazione CITES". Questa denuncia (dichiarazione) va obbligatoriamente fatta ogni volta che ci sono nascite nel nostro 'allevamento' ed entro dieci giorni dall'evento. La comunicazione non deve necessariamente essere fatta per raccomandata, io ad esempio uso il fax, ma è bene telefonare al nucleo CITES per avere conferma della registrazione.
Le informazioni da fornire sono: Anche qui si possono verificare dei paradossi: le uova dei miei camaleonti si sono schiuse in un periodo di oltre 3 settimane va da sé che per non fare più denunce ho dichiarato il loro numero solo alla fine. Tutto ciò è stato comunque 'legale' perché ho agito sotto diretto consiglio del responsabile CITES, dotato evidentemente di maggior buon senso dei legislatori, che anzi mi ha consigliato di verificare bene anche la vitalità dei piccoli con qualche giorno di attesa supplementare, per evitare di doverne denunciare subito dopo la morte.
NOTA: questa denuncia va fatta anche se non avete precedentemente richiesto i registri. A questo punto potete ancora richiederli.
Il Servizio di Certificazione CITES, una volta ricevuta la denuncia, apporrà un timbro di ricezione e la protocollerà, potrà quindi inviandovi in risposta una raccomandata in cui è indicato il numero di protocollo (che avrà la stessa funzione di un documento CITES). Conservatela con cura, è il numero cui dovrete fare riferimento per le cessioni!
Alcuni nuclei CITES, tuttavia, a causa dell'elevata burocrazia non vi invieranno nulla, in questi casi farà fede la semplice copia della dichiarazione di nascita che avete loro inviato, ovvero la ricevuta di ritorno della raccomandata, o il rapporto di trasmissione del fax (infatti in caso di controllo risulterà la vostra dichiarazione di nascita depositata).

Dal settembre 2002 (circolare n. 35/2002), era stato anche fatto specifico obbligo di richiedere alla Commissione Scientifica ministeriale, di poter cedere la prole riprodotta (sia in allegato A che B), di fatto senza ottenere alcuna risposta a riguardo.
Per fortuna, grazie alla circolare n. 38/2002 le specie in allegato B sono state esonerate da questa 'spada di Damocle' ed ora, insieme al foglio protocollato, riceveremo un nuovo modulo prestampato contenente una serie di informazioni richieste dalla Commissione Scientifica Cites. Tale scheda, denominata DENUNCIA DICHIARATIVA DI NASCITA IN CATTIVITA', ha valore sino a quando la situazione in essa riportata, relativamente alle specie (non al numero degli esemplari) e alle condizioni dell'allevamento, non vengano cambiate (in tal caso la scheda dovrà essere ripresentata). Il modulo andrà inviato al vostro servizio CITES il quale ha facoltà, entro dieci giorni, di effettuare verifiche presso di voi (di solito hanno cose più importanti di cui occuparsi). Per le nascite successive della stessa specie, non sarà necessario ricompilarlo, invierete quindi la sola dichiarazione di nascita.
NOTA: la denuncia di nascita protocollata deve accompagnare i soggetti in tutti i loro spostamenti. Sarebbe bene (anche se non obbligatorio) consegnarne una copia anche ai nuovi proprietari, insieme al documento di cessione, che di per sé deve comunque riferire il numero di protocollo/data di dichiarazione e la sede della denuncia di nascita.
Gli Uffici certificazione Cites chiedono la compilazione della denuncia dichiarativa anche per i soggetti per i quali era stata già presentata la richiesta di attestazione prevista dalla circolare n. 35.

Permane l'obbligo, per tutte le specie di cui all'allegato A e B, di compilazione del Registro di carico e scarico qualora si intenda cedere, scambiare, permutare, ecc. i nostri piccoletti; solo nel caso intendiate regalarli potete farne a meno. Vediamo come fare ad ottenere e usare i registri!

Registro, perchè? Il Decreto interministeriale 8 gennaio 2002, emanato dal Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18/1/2002, impone l'acquisizione dell'apposito registro di carico e scarico a coloro che intendono cedere, anche gratuitamente, scambiare, esporre, ecc. i loro soggetti. Più recentemente (estate 2003) c'è stato un ripensamento e chi intende regalare i propri animali può fare a meno del registro. Se, pertanto, si decide di tenere per sé o regalare i nuovi nati ci si deve limitare alla sola compilazione della dichiarazione di nascita. In tutti gli altri casi dovete scrivere al vostro nucleo CITES richiedendo il registro (si tratta in realtà di due registri separati per le specie in allegato A o B, regolatevi a seconda di cosa allevate).
Il Servizio CITES centrale, una volta predisposto e vidimato il Registro, lo recapiterà al vostro nucleo CITES dove potrete ritirarlo (in genere ci vogliono 1-2 mesi), ricordatevi quindi di lasciare un recapito a cui possiate essere contattati.
Gli esemplari in CITES acquisiti/ceduti dovranno essere iscritti su questo registro entro quindici giorni dalla detenzione/cessione. I registri comprendono numerosi voci da compilare, e sono dotati di due pagine di istruzioni iniziali da leggere bene prima di cominciare. Il Registro si compone di due sezioni, una pagina sinistra di CARICO ed una destra di SCARICO. Acquisito il registro dobbiamo quindi riportare nella pagina carico tutti gli esemplari che deteniamo, assegnando un numero d'ordine progressivo ad ogni riga.
NOTA: non va segnato un esemplare per riga, ma il numero totale di esemplari con medesime caratteristiche e documenti di identificazione, ad esempio il mio registro contiene tre righe con: Però, alla cessione, sulla pagina destra dovrò segnare ogni volta il numero di esemplari ceduti per cui avrò presumibilmente molte più compilazioni da effettuare!

Memoranda: Riassumo brevemente cosa si deve fare in caso di acquisizione/cessione, di specie in CITES, per chi avesse perso il filo.

ALLEGATO B
L'acquisizione: quando acquisite un nuovo animale dovete limitarvi a 'caricarlo', entro 15 giorni, sul registro; controllate quindi che il documento di accompagnamento che vi è stato consegnato contenga tutte le informazioni necessarie. Chi non ha registri e non intende vendere eventuali riproduzioni non deve fare proprio nulla!
Riproduzione: se vi sono nati dei piccoli dovete mandare al vostro nucleo CITES una dichiarazione di nascita (entro 10 giorni); loro potranno richiedervi di compilare la 'denuncia dichiarativa di nascita in cattività' (il modulo introdotto dalla circolare 38/2002, ad uso dei soli detentori del registro) che, nel caso, vi sarà inviata. Se riceverete la risposta protocollata utilizzatela per compilare il registro (al posto del numero di CITES degli esemplari indicherete il numero di protocollo della vostra denuncia e dove è stata fatta), se no farà fede la data della vostra denuncia di nascita.
La cessione: se volete cedere un vostro animale, dovete compilare un documento di cessione in duplice copia (una per voi ed una per il nuovo proprietario). Non esiste uno standard ufficiale (ma potete scaricare qui il mio modulo come esempio). La pagina deve contenere: Se l'esemplare che cediamo non è nato presso di noi, occorre indicare il Servizio CITES (il numero di protocollo e la data di protocollazione) al quale l'allevatore presso cui sono nati aveva inoltrato la denuncia di nascita.
Se la cessione era gratuita e non possedete registri avete finito, se no dovrete compilare il registro per ogni animale ceduto indicando il riferimento di carico e la nuova "destinazione" (ovvero il nuovo proprietario)
ALLEGATO A (fondamentalmente testuggini)
Segue norme simili a quanto esposto sopra con alcune considerevoli aggiunte:
L'acquisizione va notificata anche al vostro nucleo CITES.
L'eventuale spostamento degli animali, per fini commerciali, veterinari o di accoppiamento va preventivamente comunicato al vostro nucleo CITES.
In caso li si voglia cedere, gli animali devono poter essere identificati in maniera univoca (documentazione fotografica annuale di carapace e piastrone per Testudo entro i 5 anni d'età, ovvero micro-chip intradermico per esemplari di età superiore) ed il vostro nucleo CITES rilascerà degli autentici documenti CITES per ogni animale (a circa 15 euro l'uno).
La cessione delle sole baby del genere Testudo, da parte di privati, deve essere gratuita, in compenso è svincolata da quanto sopra, solo si dovrà dare una dichiarazione al ricevente in modo che possa provarne la provenienza.
Ogni esemplare può essere ceduto una sola volta.

Conclusioni. Siete riusciti a resistere alla tentazione di abbandonare la lettura di questo articolo? Allora avete le carte in regola per allevare delle specie in CITES. Se quello che ho scritto vi ha spaventato sappiate che, tutto sommato, per le specie in allegato B la cosa è più semplice di quello che sembra ed il tutto si risolve con qualche fax ed un paio di visite al vostro nucleo CITES. Certo, se siete allevatori professionisti con centinaia di esemplari state freschi!
Le specie in allegato A diventano un tantino più difficili da cedere a meno che non le regaliate. Certo che, per quello che riguarda le nostre testuggini, credo dovrebbe essere creata una normativa a parte: in Italia si riproducono spontaneamente nella maggior parte dei giardini, esistono allevamenti fiorenti in grado di soddisfare ogni bisogno senza rischi di prelievi nelle poche aree dove questo rettile vive ancora selvatico. Insomma fosse per me semplificherei molto la legislazione a loro carico... col numero di testuggini oggi allevate in cattività forse la T. hermanni dovrebbe almeno essere retrocessa all'allegato B... sarebbe un peccato che le nostre testudo sparissero per eccesso di protezione, mentre l'Italia si riempie di esemplari dell'est europeo!!!



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