Amici insoliti
Il vademecum per gli appassionati di creature insolite
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Regolamento UE 1143 2014:
specie esotiche invasive

Il 14 febbraio 2018 non si è solo ricordato San Valentino, o l'inizio del periodo quaresimale, in questa data è infatti entrato in vigore anche in Italia il regolamento UE n. 1143/2014 (recepito con il decreto legge 15 dicembre 2017, n. 230), recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Poichè queste specie andranno gestite secondo precise indicazioni cui dovremo attenerci anche noi, ed i nostri insoliti amici, vi riporto brevemente quanto è necessario sapere per non trovarsi improvvisamente perseguibili per legge.

Regolamento UE 1143/2014

Trovate il testo completo della legge in italiano qui, riassumo di seguito il minimo indispensabile:

La comparsa di specie esotiche in nuovi luoghi non è sempre fonte di preoccupazione. Tuttavia le specie esotiche, se raggiungono un numero considerevole, possono diventare invasive e occorre prevenire i gravi effetti negativi che ciò può avere sulla biodiversità. Nell’Unione ed altri paesi europei sono presenti circa 12000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15% è ritenuto invasivo.

Le specie esotiche invasive possono mettere a repentaglio la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, anche con gravi effetti sulle specie autoctone, nonché sulla struttura e sulle funzioni di un ecosistema alterandone gli habitat, mettendo in atto comportamenti di predazione e competizione, trasmettendo malattie, sostituendosi alle specie autoctone in una parte cospicua dell’areale e inducendo effetti genetici mediante ibridizzazione.

Le specie che migrano naturalmente in risposta a cambiamenti ambientali non dovrebbero essere considerate specie esotiche nel nuovo ambiente e dovrebbero essere quindi escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe concentrarsi unicamente sulle specie introdotte nell'Unione in conseguenza dell'intervento umano.

Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. Alcune specie esotiche invasive figurano nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e la loro importazione nell’Unione è vietata perché ne sono stati riconosciuti il carattere invasivo e gli effetti negativi della loro introduzione sulle specie autoctone. Trattasi delle specie Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys picta e Trachemys scripta elegans.

Gli Stati Membri possano autorizzare la conduzione di ricerche scientifiche e di conservazione ex situ sulle specie esotiche invasive. E' inoltre prevista la produzione per uso medico di prodotti derivati da tali specie se inevitabile per la salute umana. Tutte le attività devono essere condotte in strutture che assicurino il confinamento degli organismi e adottando tutte le opportune misure per evitarne la fuoriuscita o il rilascio illegale.

Per consentire ai proprietari non commerciali di animali da compagnia che appartengono a specie figuranti nell’elenco delle specie incluse nell'elenco dell'Unione di tenere il proprio animale fino alla fine naturale della loro vita, è necessario prevedere misure transitorie, a condizione che si prendano tutti i provvedimenti necessari a evitare la riproduzione o la fuoriuscita.

Per consentire agli operatori commerciali che abbiano aspettative legittime, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, di esaurire le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento, è giustificato concedere loro due anni per sopprimere, sopprimere in modo indolore, vendere o, se del caso, dare gli esemplari a istituti di ricerca o di conservazione ex situ.

Specie incriminate... per ora

Fino ad oggi sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due liste di specie esotiche vegetali ed animali di rilevanza unionale (14 luglio 2016 e 12 luglio 2017), che complessivamente costituiscono un elenco di 49 specie. Tale elenco viene periodicamente aggiornato, dando priorità alle specie la cui inclusione porterebbe a prevenire la loro diffusione piuttosto che a contrastarla. Eccovi di seguito le specie incriminate.

Specie animali, in ordine alfabetico:
Alopochen aegyptiacus (Oca egiziana)
Callosciurus erythraeus (Scoiattolo di Pallas)
Corvus splendens (Cornacchia delle case)
Eriocheir sinensis (Granchio cinese dalle muffole = fa riferimento alle chele pelose come guanti)
Herpestes javanicus (Mangusta di Giava)
Lithobates (Rana) catesbeianus (Rana toro)
Muntiacus reevesi (cervide: Muntjak di Reeves)
Myocastor coypus (Nutria)
Nasua nasua (Coati rosso)
Nyctereutes procyonoides (Cane procione: non è il procione, ma un vero canide)
Ondatra zibethicus (Topo muschiato)
Orconectes limosus (Gambero americano)
Orconectes virilis (Gambero virile)
Oxyura jamaicensis (anatra: Gobbo della Giamaica)
Pacifastacus leniusculus (Gambero segnalatore)
Perccottus glenii (pesce: Dormiente cinese)
Procambarus clarkii (Gambero rosso della Luisiana, o gambero Killer)
Procambarus fallax f. virginalis (Gambero marmorizzato, forma partenogenetica)
Procyon lotor (Orsetto lavatore, o Procione)
Pseudorasbora parva (Cebacek o Pseudorasbora, ciprinide)
Sciurus carolinensis (Scoiattolo grigio)
Sciurus niger (Scoiattolo nero)
Tamias sibiricus (Tamia siberiana)
Threskiornis aethiopicus (Ibis sacro)
Trachemys scripta (Tartaruga dalle orecchie rosse)
Vespa velutina nigrithorax (Calabrone asiatico)

Specie vegetali, in ordine alfabetico:
Alternanthera philoxeroides
Asclepias syriaca
Baccharis halimifolia
Cabomba caroliniana
Eichhornia crassipes
Elodea nuttallii
Gunnera tinctoria
Heracleum mantegazzianum (Panace, pianta fiori irritanti)
Heracleum persicum
Heracleum sosnowskyi
Hydrocotyle ranunculoides
Impatiens glandulifera
Lagarosiphon major
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Lysichiton americanus
Microstegium vimineum
Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum heterophyllum
Parthenium hysterophorus
Pennisetum setaceum
Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum)
Pueraria montana (Pueraria lobata)

Come potete notare, a parte la tartaruga Trachemys scripta la cui importazione e vendita è vietata già da anni, non troviamo altri rettili, anfibi o insetti/aracnidi. Sono invece vietate molte specie di crostaceo utilizzate in acquacoltura, di cui alcune anche ospiti dei nostri acquari (soprattutto Procambarus clarkii e P. fallax virginalis). La cosa più preoccupante ai miei occhi è invece l'inserimento in queste lista di molte specie di piante acquatiche che fino a qualche giorno fa potevamo comprare in qualsiasi negozio o garden ed inserire tranquillamente nei nostri acquari/paludari/laghetti. Il nome scientifico di queste pianticelle è sconosciuto alla maggior parte dei neofiti (che probabilmente non sapranno mai nulla anche di questa legge), creando un potenziale esercito di "fuorilegge" innocenti.

Cosa NON dobbiamo fare?

Pena sanzioni penali, gli organismi sopra elencati non possono più essere:
a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
b) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
c) allevati o coltivati, anche in confinamento;
d) trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
e) venduti o immessi sul mercato;
f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;
g) posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;
h) rilasciati nell'ambiente.

Cosa DOBBIAMO fare?

Art. 26 Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive

Chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive è tenuto a farne denuncia al Ministero (ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), entro centottanta giorni (sei mesi) dalla data di entrata in vigore del presente decreto o entro centottanta giorni dalla pubblicazione di ogni aggiornamento annuale (nuove specie inserite nella black-list). La stessa procedura è prevista per chi detenesse una specie di sola rilevanza nazionale (black-list italiana: al 18-02-18, data di pubblicazione di questo articolo, non è ancora stata pubblicata).

Art. 27 Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali

1. I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purchè il possesso sia denunciato secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'età degli esemplari nonchè la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilità di riproduzione e la fuoriuscita.

2 e 3. Il Ministero, valutata la comunicazione ricevuta e le informazioni fornite, può disporre i controlli previsti dall'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilità di riproduzione e di fuoriuscita. Nel caso venga accertata la non idoneità del confinamento o si verifichino riproduzioni, gli esemplari e la prole sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7.

4. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, pubblica nel proprio sito internet le linee guida per la corretta gestione degli animali di cui al comma 1, che illustrano i rischi connessi alla detenzione di detti animali.

Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 28 Disposizioni transitorie per scorte commerciali

1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione.

2. Entro centottanta giorni dall'iscrizione delle specie negli elenchi suddetti, i detentori delle scorte comunicano al Ministero e alle Regioni e alle Province autonome interessate l'inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito.

3. La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali possono essere effettuati entro il termine massimo di un anno dall'iscrizione della specie negli elenchi di specie esotiche invasive di cui al comma 1, purchè gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure per evitarne la fuga e la riproduzione. La vendita e il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono comunicati al Ministero. Gli utilizzatori non commerciali che sono entrati in possesso di esemplari vivi ai sensi del presente comma possono successivamente affidare gli stessi esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere.

4. Il Ministero può disporre i controlli previsti all'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilità di fuoriuscita.

5. Nel caso in cui la struttura o la modalità di trasporto non siano ritenute idonee, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7.

6. Le autorizzazioni per le specie di acquacoltura rilasciate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 si intendono revocate al termine di due anni dall'iscrizione della specie negli elenchi di cui al comma 1, anche qualora fosse stata indicata nelle stesse una durata superiore.

7. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Sanzioni

a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto dal Titolo VIII, violi i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b), d), f) e g) (questa sanzione si riferisce a chi non ha il permesso di detenzione e compie uno dei seguenti atti proibiti: introduzione in Italia, detenzione, trasporto sul suolo nazionale, cessione/scambio, riproduzione) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 ad € 50.000;

b) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera c) (questa sanzione si riferisce a chi, avendo il permessso di detenzione, viola uno qualsiasi dei punti -vedi paragrafo "cosa non dobbiamo fare"- eccetto il punto "c" che è appunto il permesso di detenzione) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000 ad € 50.000;

c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che viola gli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1 (il comma 1 prevede l'obbligo di compilazione/aggiornamento di un registro delle specie detenute e di comunicare ogni variazione al ministero; non è chiaro se si applichi ai soli esercenti, o anche ai privati) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 50.000;

d) chiunque viola l'obbligo di denuncia di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 28, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 ad € 20.000; (questo riguarda tutti i detentori di specie invasive a qualsiasi titolo: vanno denunciati entro 180 giorni = 6 mesi, dal 14-2-18, o dalla successiva inclusione di nuove specie nella black-list che viene aggiornata ogni anno!).

Commenti alla legge

Pro: sicuramente questa legge era necessaria per preservare la fauna autoctona e gli ecosistemi (basti pensare ai danni impressionanti fatti dal Procambarus clarkii e dalla facilità con cui diverse specie di crostaceo usate in acquacoltura sono sfuggite ad ogni controllo).
Il blocco delle importazioni e delle detenzioni/riproduzioni di specie invasive dovrebbe poter prevenire le nuove infestazioni, risultando il sistema di prevenzione più efficace
Resta da definire, anche su base economica, l'effettiva fattibilità di un piano di eradicazione delle specie già ampiamente diffuse, che tuttavia dovrà essere tentato.

Contro: la legge non ammette ignoranza, ma questa legge di fatto "colpisce" moltissimi ignoranti innocenti. I giornali hanno riportato solo brevi trafiletti e chi non detiene una tartaruga dalle orecchie rosse si sente già a posto e non coinvolto, mentre nel suo acquario possono proliferare cespi di Cabomba caroliniana o di Myriophyllum heterophyllum... in attesa che al suo primo post su un forum o un mercatino per venderne le talee si veda notificare una multa minima di 150 euro per non averle denunciate e di 1000 euro per averne tentata la cessione gratuita!
Pretendere che poi qualcuno possa garantire che non riprodurrà il Procambarus fallax virginalis che ha nell'acquario è fantascienza, visto che questa specie ha solo femmine partenogenetiche (e che la maggior parte dei neofiti non sa che specie di gambero stia allevando).

Il timore reale è che questa legge produrrà nel breve termine esattamente l'effetto opposto a quello desiderato: non so se alcuni di voi ricordano i tempi in cui entrò in vigore la convenzione di Berna (1992): improvvisamente si trovarono Testudo hermanni e T. graeca abbandonate in ogni parco cittadino... e non solo. Immaginate quando, tra sei mesi, col fioccare delle prime multe scoppierà il caso sui giornali? Cosa potrà fare chi ormai ha superato i termini scoprendo di essere un fuorilegge insanabile? La risposta è lampante: continuare di nascosto o, molto più probabilmente, disfarsi degli ospiti "ingombranti" magari buttandoli giù dal lavandino o addirittura nel lago/fiume sotto casa, se ci fanno pena perchè non hanno alcuna colpa di essere finiti nelle nostre vasche.

Infine mi chiedo che fine faranno le numerose Trachemys scripta che da decenni rallegrano le vasche di alcuni parchi della mia città, senza fare alcun danno ambientale e non riproducendosi. Chi dovrà denunciarle? Il comune? Davvero vorrà farsi carico di mantenerle in vita o più semplicemente le farà sopprimere?

Termino questo articolo con un appello: divulgate queste informazioni il più possibile tra gli appassionati ed in particolare fate circolare la black-list perchè chi detiene specie invasive possa riconoscerle ed adempiere in tempo gli obblighi di legge (se non le volete più allevare/coltivare il ministero è tenuto a prendersene carico!) ...ambasciator non porta pena.